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Legge 14.08.2000, n. 247

Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione. (G.U. 04.09.2000, n. 206)

Art. 1 -

1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e d

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