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D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 201

Disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 2 - Principi generali

2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.

2.2 Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle necessità connesse all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.

2.3 In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n, 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.

2.4 Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo al

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