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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte I - Ordinamento istituzionale

Titolo V - Servizi e interventi pubblici locali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 122 - Lavori socialmente utili 157

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

157

Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, lettera a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

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