Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo V - Servizi e interventi pubblici locali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, lettera a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
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