Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo II - Soggetti
Capo IV - Comunità montane
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
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