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Direttiva MPI 16.08.2000, n. 202

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Art. 7 - Gestione delle risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano l'impiego delle risorse finanziarie definite nel bilancio 2000; i criteri generali di gestione delle risorse dedicate alla formazione si applicano anche alle risorse finanziarie previste da altri provvedimenti legislativi.

2. La Direzione Generale del Personale, con propri provvedimenti, ripartisce a favore degli Uffici scolastici provinciali le risorse finanziarie disponibili sul cap.1698 del Bilancio di previsione del Ministero della P.I., tabella 06, affinché siano assegnate alle istituzioni scolastiche delle rispettive province secondo criteri legati al parametro obiettivo della consistenza del personale docente e non docente in servizio. La medesima Direzione provvederà a finanziare anche le iniziative relative alla formazione iniziale dei docenti immessi in ruolo ed alla formazione dei docenti di religione con risorse tratte dalle disponibilità dei singoli uffici centrali interessati (All.B). Una quota delle risorse assegnate agli Uffici scolastici provinciali, (10/15%) potrà essere utilizzata per iniziative di formazione da svolgere a favore del personale della scuola non raggiunto da alcuna iniziativa di formazione e, in mancanza, del personale A.T.A., sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione decentrata.

3. Tutte le Direzioni Generali, ferma restando la identificazione della disponibilità finanziaria per il soddisfacimento degli impegni già individuati nella Direttiva n.210 del 3.9.1999, e degli impegni derivanti dalla istituzione delle strutture di servizio, terranno conto del criterio di ripartizione delle risorse di bilancio così come stabilito dall'art.10 del C.C.N. Integrativo.

4. In attesa della emanazione del Regolamento relativo alla riform

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