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Circolare MPI 03.08.2000, n. 192

Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/2001.

Come è noto, anche all'inizio dell'anno scolastico 2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della scuola di cui alla parte I, Titolo I, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.

Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215. 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998.

Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra citate, si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.

Consigli di classe, interclasse ed intersezione

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle scuole secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale l'elezione del consiglio d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza nel consiglio d'istituto.

Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto termine le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale

Consigli di circolo e d'istituto

I dirigenti scolastici indicono le elezioni del consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla normale scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del medesimo nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in presenza di impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento delle rispettive liste.

Gli uffici competenti n

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