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CCNQ 09.08.2000

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000/2001 sottoscritto il 9.8.2000. (G.U. 22.09.2000, n. 222 - S.O. n. 156)

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all'art. 47 bis del D.Lgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi già previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del D.Lgs. 80/1998.

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti". Il D.Lgs. n. 29/93 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 è indicato come "D.Lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7.8.1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato con il CCNQ del 27.1.1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art

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