IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNQ 09.08.2000

Contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sottoscritto il 9 agosto 2000. (G.U. 22.09.2000, n. 222 - S.O. n. 156)

Art. 5 -

1. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione della delegazione sindacale abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.

2. La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti - di cui all'art.73, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993, possono stabilire forme diverse di partecipazione sindacale, ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 29/1993, fermo restando l'esigenza di garantire alle amministrazioni la possibilità di un tempestivo ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.

3. Alla fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono alla delegazione sindacale di cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dall'art. 3.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.