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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29.09.1999, n. 7

Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (G.U. 02.10.1999, n. 232)

Autorizza i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti prescrizioni:

 

Capo I - Rapporti di lavoro.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di prestazioni di lavoro temporaneo);

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

a) lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;

b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;

c) cons

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