IperTesto Unico IperTesto Unico

Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29.09.1999, n. 2

Autorizzazione n. 2/1999 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. (G.U. 02.10.1999, n. 232)

Autorizza

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996 e dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti,

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.