D.M. Beni e attività culturali 28.09.1999, n. 375
1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3, lettera e), il primo periodo è sostituito dal seguente: " ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. ";
b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali", tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: " e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea, ";
c) nel comma 3, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
"g) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchè per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e) e sulle riduzioni di cui al comma 6." .
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