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Direttiva MPI 22.09.1999, n. 221

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Art. 2 - Generalizzazione

1. La generalizzazione del servizio presuppone un'espansione dell'offerta formativa - previo il consolidamento delle scuole esistenti - con l'obiettivo di realizzare progressivamente condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini e le bambine al sistema prescolastico integrato.

2. Alla generalizzazione è destinata una quota pari a Lire 180 miliardi dello stanziamento indicato al precedente art. 1.

3. Ai fini della ripartizione dei fondi da destinare alla generalizzazione sarà applicato un parametro unitario per sezione.

4. In considerazione delle previste innovazioni di carattere normativo che determineranno una diversa consistenza e articolazione del Cap. 1463, per l'anno 1999 la suddetta quota di L. 180 miliardi sarà assegnata direttamente ai gestori delle scuole materne non statali tramite i Provveditorati che ne informeranno i Comuni. I dati relativi alle sezioni di scuole materne non statali, gestite da enti pubblici diversi dallo Stato e da soggetti giuridici privati, sono comunicati al Servizio Scuola Materna del Ministero dai competenti Provveditori.

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