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Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210

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Art. 7 - I soggetti che offrono formazione e i corsi riconosciuti

1. Come prevede il Contratto collettivo nazionale integrativo il sistema di offerta di formazione per il personale della scuola comprende:

* soggetti istituzionalmente qualificati, quali le università e i consorzi universitari ed interuniversitari, gli IRRSAE, gli istituti pubblici di ricerca;

* soggetti, quali le associazioni professionali e disciplinari, considerati qualificati dal Ministero sulla base di un esame dei requisiti;

* soggetti con cui l'amministrazione ha sottoscritto specifiche convenzioni;

* soggetti accreditati dal Ministero sulla base dei requisiti indicati nel Contratto integrativo.

Le azioni formative dei soggetti sopra indicati sono automaticamente riconosciute dal Ministero.

2. Il Ministero definisce entro 60 giorni dall'emanazione della presente Direttiva le procedure per il riconoscimento delle iniziative di formazione, ad esclusione di convegni, congressi e simposi, rivolte al personale della scuola e proposte da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma. A questo scopo il Coordinamento della formazione degli insegnanti si avvale di una Commissione tecnica appositamente costituita.

3. Fino alla definizione delle nuove procedure rimangono in vigore le disposizioni vigenti (Direttiva n.305 del 1 luglio 1996 e Direttiva n.156 del 26 marzo 1998).

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