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Direttiva MPI 03.09.1999, n. 210

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Art. 4 - Unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola

1. L'amministrazione periferica, in raccordo con l'azione dei nuclei di supporto all'autonomia, predispone l'avvio, a livello provinciale o sub-provinciale, di unità territoriali di servizi professionali per il personale della scuola integrando formule consolidate (Ufficio Studi del Provveditorato agli studi, ispettori tecnici, referenti per l'aggiornamento, commissioni tecniche e gruppi di lavoro) con soluzioni introdotte di recente (nucleo di supporto all'autonomia, personale tecnico utilizzato sulla base della Legge 23 dicembre 1998, n.448 , art. 26). Ciò in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, e, in particolare, dell'art.75, comma 5.

2. L'azione dell'amministrazione periferica riguarda i servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, le azioni perequative e gli interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

3. Compiti prioritari delle unità territoriali di servizi professionali sono:

* informazione sulle opportunità di sviluppo professionale (corsi, centri di risorse/documentazione, convegni...) esistenti a livello territoriale con l'utilizzo delle pagine web dei siti dell'amministrazione o di altri comunque disponibili;

* consulenza e assistenza per la predisposizione e l'organizzazione di progetti formativi delle scuole, di reti o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;

* assistenza e tutoraggio per progetti di formazione a distanza o in rete in cui sia coinvolto il personale della scuola;

* coordinamento e sostegno nel caso di attivazione di centri per insegnanti, in cooperazione con realtà locali, nella prospettiva di una rete di supporto profes

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