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Circolare MURST 13.09.1999, prot. n. 1585

Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/1992, art.14, comma 4; D.I. 24.11.1998, n. 460, art. 6).

Sono pervenute a questo Ministero, da parte di organizzazioni sindacali della scuola e di cittadini interessati ai corsi in oggetto, circostanziate segnalazioni circa presunte irregolarità nell'applicazione della disciplina relativa ai corsi stessi. L'argomento ha avuto ampia eco anche sui mezzi di informazione, mentre sono preannunciate in proposito interrogazioni parlamentari e altri atti ispettivi delle Camere.

Stanti le particolari implicazioni culturali, educative e sociali della materia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità sia di una rigorosa e coerente applicazione delle norme in questione, sia dell'esercizio di ogni dovuta vigilanza affinché siano prevenute - o, se del caso, tempestivamente corrette- irregolarità o abusi comunque imputabili agli Atenei o ad organismi da essi dipendenti o con essi eventualmente convenzionati.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione dell'art.6 del decreto interministeriale del 24/11/1998, n. 460, giova ricordare che la facoltà "consentita" alle università di attivare i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno - in attesa del funzionamento a regime del corso di laurea e della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti - è subordinata a specifiche condizioni, tra cui:

a) la preliminare verifica, mediante ricognizione formale presso il Provveditore agli studi della provincia in cui si intendono attivare i corsi in questione, delle "esigenze accertate" per la provincia stessa di personale docente munito del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b) l'istituzione e l'organizzazione dei corsi da parte delle Università, pur con la prevista possibilità di convenzionamento con "enti o istituti specializzati", ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 104/1992, ovviamente nei limiti fissati nel medesimo comma;

c) l'adozione, per i corsi, di programmi conformi agli obiettivi formativi definiti

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