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Nota INPDAP 22.10.1999, n. 1181.

La legge 13.8.1984 n. 476, contenente norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, - (i cui relativi corsi sono stati istituiti con il D.P.R. 382) - prevede all'art. 2, co. 1, che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del co. 2 dello stesso art. 2 della L. 476/84.

A tal proposito, la ex Dir. Gen.le degli Istituti di Previdenza, con nota di servizio della Div. III n. 146 del 7.1.1987, ha stabilito che il proprio personale, iscritto alle Casse Pensioni (attualmente gestite dall'Inpdap), posto in congedo straordinario senza assegni, perché ammesso al corso di dottorato di ricerca, mantiene ai sensi dell'art. 2 della legge 476/84, l'iscrizione previdenziale alle Casse stesse, con versamento dei contributi riferiti alla quota dell'Ente e personale a totale carico dell'Ente e rapporti alla retribuzione annua contributiva goduta dal dipendente al momento della concessione del congedo straordinario. Il versamento contributivo va effettuato con le modalità previste dall'art. 24 del R.D.L. n. 680.

Pertanto, questo Istituto ha sempre riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del versamento contributivo per tali periodi di aspettativa e, conseguentemente ha ritenuto utili, e quindi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i periodi di congedo straordinario richiesti ed utilizzati per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Si ritiene opportuno citare anche la circolare del Servizio Ispettivo prot. n. 2627 del 19.11.1987 della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che nel diramare le procedure per la compilazione degli

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