Decreto legislativo 29.10.1999, n. 443
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: «stoccaggio di energia» sono aggiunte le seguenti parole: «limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.»;
b) la lettera l) è sostituita con la seguente:
«l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;».
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