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Nota INPDAP 22.11.1999, n. 786.

Come da richiesta formulata con la nota a margine indicata, si trasmettono copia della nota di servizio n. 492 e dell'informativa n. 378/M, emanate da questo Istituto rispettivamente in data 7.10.1996 e 24.2.1999, avente per oggetto la problematica attinente alla ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7.2.1979 della contribuzione svizzera.

Come è noto con l'informativa prot. n. 378/M del 24.2.1999, è stata fornita un'interpretazione più estensiva delle disposizioni impartite in precedenza. In particolare, alla luce delle nuove disposizioni è ora possibile valorizzare, alla data della prima domanda di ricongiunzione, anche la contribuzione svizzera qualora nella medesima istanza erano stati indicati esclusivamente periodi di contribuzione italiana.

Pertanto, per poter ricomprendere i periodi di contribuzione svizzera nell'istanza di ricongiunzione non formulata in maniera generica, è necessario che la collocazione temporale dei periodi di contribuzione sia antecedente alla data della prima domanda e che si sia verificato l'evento assicurato dalla data della prima istanza.

Per quanto riguarda lo specifico quesito posto, relativo alla possibilità che le disposizioni contenute nelle note di servizio suindicate, siano applicabili anche al personale statale, si precisa che l'art. 2 della legge 335/95, ha istituto presso l'INPDAP, con effetto dall'1.1.1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato. In attesa della definizione dell'assetto organizzativo le Amministrazioni centrali e periferiche, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato, nonché al riconoscimento di eventuali servizio riscattati o periodi ricongiunti.

Tuttavia, considerato che comunque i riflessi finanziari dell'attivit

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