D.M. Pubblica istruzione 30.11.1999, n. 287
1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase transitoria in forza dei DI 24.11.98, n. 460 - art. 6 -, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle università che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero presso le facoltà o dipartimenti ove sono stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma, firmato dall'organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'università e dal direttore dei corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere i seguenti elementi:
a) gli estremi della comunicazione dei provveditore agli studi della provincia di svolgimento dei corso sull'effettivo fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale l'università ha proceduto a istituire il corso di specializzazione;
b) l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria ovvero della facoltà o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria presso il quale è stato attivato il corso di specializzazione;
c) l'indicazione che il programma svolto nel corso è stato realizzato sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto del 27.6.95, n. 226 del Ministro della pubblica istruzione;
d) l'indicazione che le eventuali convenzioni stipulate dalle università con enti o istituti specializzati, per quanto riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel rispetto di quanto previsto dall'ar
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