D.M. Pubblica istruzione 08.11.1999, n. 520
1. L'art. 4 del D.M. 18.9.1998, n. 357, citato in premessa, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Gradualità e flessibilità della prova) - 1. Per l'anno scolastico 1999-2000, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale n.357/1998, ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere B) e C), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.
2. La prova, che non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può prevedere:
a) non più di 4 argomenti per la trattazione sintetica;
b) da 8 a 12 quesiti a risposta singola;
c) da 20 a 30 quesiti a risposta multipla;
d) non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di 2 casi pratici e professionali;
f) 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere B) e C) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 6 e 15.
4. Per l'anno scolastico 1999-2000, le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, ar
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