Decreto legislativo 19.11.1999, n. 528
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.".
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