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Circolare MURST 04.11.1999, n. 262

Legge 3.5.1999, n. 124 art. 8 - trasferimento del personale ATA dipendente dagli Enti Locali allo Stato - Ritenute.

Il Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica-Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro sta predisponendo l'attivazione delle partite di spesa fissa per il personale ATA degli enti Locali, che transiterà allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3/5/1999, n. 124, a decorrere dal 1-1-2000, secondo le disposizioni di cui al D.I. 23 luglio 1999, n.184.

Fra i vari problemi connessi al trasferimento assume particolare rilevanza quello della definizione della situazione debitoria del personale in questione. Con detto trasferimento, infatti, verrà a cessare, per gli Enti Locali, ogni obbligo derivante da sentenze o da ordinanze di assegnazione di crediti stipendiali nei confronti degli interessati, da cessioni o da delegazioni, senza che, peraltro, tali obbligazioni possano automaticamente essere assunte dallo Stato, nuovo datore di lavoro.

Al riguardo, anche alla luce della circolare n. 63 del 16.10.1996 (che riportiamo di seguito n.d.r. ), con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale Stato, IGOP, ha diramato istruzioni in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti statali, al fine di limitare i disagi che potrebbero derivare ai nuovi amministrati dall'interruzione delle ritenute in questione, attualmente operate sulle rispettive retribuzioni, si ipotizzano le seguenti soluzioni.

1) Cessioni, deleghe per il pagamento di premi a fronte di polizze assicurative sulla vita, o per la copertura di rischi professionali, ovvero per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le ritenute potranno essere proseguite mediante l'istituto della delegazione, fino a estinzione dei prestiti o alla scadenza delle polizze, a condizione che i contratti siano stati effettuati con uno

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