Ordinanza MPI 22.03.1999, n. 74
Gli articoli appresso indicati dell'O.M. citata in premessa vengono modificati ed integrati come segue:
Art. 5
Dopo il comma 5), viene aggiunto il seguente comma 6): "Nel caso di unificazione di due o più istituzioni scolastiche, realizzata nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l'incarico di presidenza negli istituti di confluenza, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio. Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza il Provveditore agli studi, in relazione alla contingente situazione e secondo criteri di economicità e convenienza, può conferire sia la reggenza dell'istituzione scolastica a un direttore didattico, sia l'incarico di presidenza ad un docente di scuola secondaria di primo grado con le modalità previste dal presente articolo".
La numerazione dei successivi commi è conseguentemente modificata.
Art. 6
Il comma 1) viene così modificato. "Gli aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice nel periodo dal 12 aprile al 14 maggio direttamente al Provveditore agli studi della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda".
Dopo il comma 9) viene inserito il seguente comma 10): "Si può fare riferimento ai documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo stesso Provveditore agli studi dell'anno precedente, nonché ad altri documenti che risultino già in possesso dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione d
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