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Legge 08.03.1999, n. 50

Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998. (G.U. 09.03.1999, n. 56)

Art. 2 - Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale.

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.";

b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente: "quindicesimo";

c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le

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