D.P.C.M. 13.03.1999, n. 117
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.
3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.
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