IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 10.03.1999, n. 294

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 7.8.1990. (G.U. 24.08.1999, n. 198)

Art. 2 - Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza,alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990:

a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all'attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate;

d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali;

e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.