D.M. Pubblica istruzione 22.03.1999, n. 75
1.1. Limitatamente al corrente anno scolastico e accademico 1998/1999, i termini fissati all'art. 1 del citato D.M. n. 495 del 30.12.1998, sono prorogati al 15.4.1999 ai soli fini della revoca delle domande di dimissioni volontarie dal servizio del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola, con effetti dal 1° settembre 1999 o, per quello in servizio nei Conservatori di Musica e nelle Accademie di Belle Arti, di Danza e d'Arte Drammatica, dal 1° novembre 1999, la revoca delle dimissioni è consentita anche al personale, destinatario delle disposizioni di cui all'art. 59 - comma 9 - della legge n. 449 del 27.12.1997, che ha richiesto la cessazione anticipata dal servizio entro il 15.3.1997.
1.2 Della stessa facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il personale che, senza il possesso dei requisiti richiesti per il diritto a pensione, non abbia revocato la domanda di dimissioni volontarie entro i termini stabiliti dall'art. 5 del D.M. n. 495 del 23.12.1998.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.