D.M. Istruzione 22.03.1999, n. 71
9.1 Le risorse afferenti a posti di insegnamento tecnico pratico sono determinate sulla base dei quadri orario previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti istitutivi della sperimentazione.
9.2 Sulla base della programmazione attuativa del piano dell'offerta formativa e della programmazione didattica annuale del Consiglio di classe, le risorse assegnate, come previsto nel precedente art.4, sono impiegate per l'espletamento delle attività curriculari e integrative nonché nelle iniziative scuola-lavoro.
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