D.M. Istruzione 22.03.1999, n. 71
7.1 Per gli insegnamenti curricolari la definizione dei posti è effettuata senza tenere conto dei vincoli, relativi ai criteri di definizione delle cattedre, eventualmente previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti autorizzativi della sperimentazione.
7.2 Fermo restando l'orario d'obbligo previsto dal C.C.N.L. del comparto scuola, i posti, a norma del medesimo contratto, potranno essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente. In ogni caso la possibilità di costituire posti con più di 18 ore, non Può comportare, a parità di classi e di tipologia di percorso formativo e/o di indirizzo, situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell'istituzione scolastica.
7.3 Analogamente a quanto previsto dal precedente art.5, nel caso in cui la costituzione dei posti secondo i criteri sopra indicati comporti il permanere di gruppi orari, non assegnabili a risorse attribuite alla scuola, gli stessi sono coperti dal Provveditore agli Studi nell'ambito delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato. In sede di assegnazione di tali spezzoni si può procedere al completamento solo con ore disponibili presso l'istituzione scolastica di riferimento, ivi comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. Comunque tali gruppi complessivamente considerati non potranno superare il 5% del monte ore totale assegnato come risorse alla scuola; comprensivo delle ore utilizzate per. costituire posti con orario superiore alle 18.
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