D.M. Istruzione 22.03.1999, n. 71
4.1 L'attribuzione delle risorse alle diverse classi di concorso deve essere effettuata in modo da assicurare gli insegnamenti previsti dai quadri orari dei corsi di ordinamento e dei decreti istitutivi dei corsi sperimentali.
4.2 Le ulteriori risorse disponibili sono assegnate per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, di attività didattiche in copresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe, ovvero per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del piano dell'offerta formativa. In particolare l'organico funzionale sia nella scuola media che nelle prime classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra, diversi ordini ed indirizzi di studio previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n.9 per l'adempimento dell'obbligo scolastico, che ha ora durata novennale.
4.3 Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente comma, sono utilizzate anche le ore di approfondimento di cui all'art.4 del D.I. 15 febbraio 1993, che confluiscono nel monte ore calcolato ai fini dell'attribuzione delle risorse.
4.4 L'attribuzione alle classi di concorso delle risorse di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle specifiche competenze richieste dagli insegnamenti integrativi e dalle attività previste, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di deliberazione del piano dell'offerta formativa. Per le iniziative coperte con risorse assegnate in organico funzionale si farà riferimento prioritariamente alla,
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