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D.M. Istruzione 22.03.1999, n. 71

Sperimentazione dell'autonomia scolastica - Organico funzionale.

Art. 11 -

11.1 In considerazione della circostanza che la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite alla scuola nel suo complesso, ivi comprese quindi quelle delle eventuali sezioni staccate e sedi coordinate, nonché quelle necessarie al funzionamento di corsi di educazione per gli adulti, devono essere individuate le risorse suddivise per classe di concorso afferenti alle singole articolazioni dell'istituto sul territorio, fermo restando il permanere di distinte titolarità riferite a ciascuna delle articolazioni medesime, sia per il personale già in servizio sia per quello in ingresso a seguito di mobilità.

11.2 Tuttavia nella fattispecie in esame, al fine di evitare situazioni di soprannumero, accertata la compatibilità e funzionalità in relazione all'organizzazione ed attuazione delle attività programmate, si può procedere, qualora le classi di concorso previste dai rispettivi quadri orari lo consentano, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, alla costituzione di posti con ore disponibili nella sede principale, nella sezione staccata o sede coordinata, ferma restando l'imputazione della relativa titolarità all'una o all'altra a seconda del maggior apporto orario dato.

11.3 Il medesimo criterio si applica nel caso di funzionamento di corsi di educazione per gli adulti in relazione alla possibilità di costituire posti con la concorrenza di ore dei corsi diurni.

11.4 Con riguardo alle scuole di istruzione secondaria di 1° grado i provveditorati agli studi definiranno i posti di sostegno secondo la normativa vigente, assegnando, in coerenza con il nuovo impianto soltanto cattedre intere, tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite alla scuola.

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