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Decreto MURST - DDG 31.03.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale 10.8.1998, n. 354, integrato con decreto ministeriale 21.12.1998, n. 487.

Art. 16 - Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, degli elenchi degli abilitati e degli elenchi dei candidati già abilitati. Certificazione dell'esito dei concorsi, delle prove d'esame e/o delle abilitazioni.

1. Le graduatorie di merito, gli elenchi degli abilitati nonché gli elenchi dei candidati, già in possesso dell'abilitazione, che abbiano partecipato al concorso al fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove d'esame, una volta approvati provvisoriamente dalla competente autorità scolastica, sono depositati per dieci giorni nella sede dello stesso ufficio scolastico; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni alla competente autorità scolastica la quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio.

2. La medesima Autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi, approva quindi con propri decreti le graduatorie, che sono pubblicate subito dopo all'albo dello stesso Ufficio scolastico mediante affissione; di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a tutti i provveditori agli studi della regione. Con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi di cui al precedente primo comma.

3. I provvedimenti hanno carattere definitivo.

4. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

5. I Provveditori agli

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