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Circolare MPI 31.03.1999, n. 83

Decreto legislativo n. 184 del 30.4.1997 - Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Questo Ispettorato, al fine di corrispondere ad alcuni dubbi segnalati in merito all'applicazione della norma indicata in oggetto, ha posto al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'I.N.P.D.A.P. i quesiti di seguito riportati, per i quali quest'ultimo ha fornito riscontro con la nota 10.3.1999 prot. n. 3638 , che si allega in copia.

1) Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 - comma 21 della legge n. 335 dell'8.8.1995 n. 335 che consente di riconoscere alle dipendenti la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, è legittimo ritenere che:

a) alla dipendente che sia cessata dal servizio prima del suddetto limite con una anzianità contributiva pari o superiore a 20 anni - tab. B del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 - verrà corrisposta la pensione al raggiungimento del 60° anno di età?

b) alla dipendente che, cessata dal servizio prima del 60° anno con una anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, ma superiore ai 15, che compia il 60° anno anteriormente al 1° gennaio 2000 (tab. A D.l.vo n. 503 del 30.12.1992 per come modificata dalla tab. A della legge n. 724 del 23.12.1994) la pensione le verrà riconosciuta a decorrere dal compimento del precitato 60° anno?

c) alla dipendente che, cessata dal servizio prima del 60° anno di età, pur se in possesso di una anzianità contributiva di anni 18, (limite minimo attualmente richiesto dalla sopracitata tab. B del D.l.vo n. 503/92) la pensione non verrà riconosciuta al compimento del 59° anno di età (tab. A legge 724/94), in conformità a quanto operato dall'Inps, bensì al compimento del 60° anno di età?

2) Precisa la menzionata circolare Inpdap 23/98 punto 1 - comma 2, che i "requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli

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