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Circolare MPI 24.03.1999, n. 79

Esami di Stato. Candidati esterni negli indirizzi a limitata diffusione sul territorio nazionale.

Com'è noto, l'Ordinanza ministeriale n. 38 dell'11 febbraio 1999, all'art. 4 fornisce istruzioni e indicazioni operative per i casi in cui le domande di partecipazione agli esami di Stato presentate dai candidati esterni risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, quale definita nel comma 10 del medesimo articolo 4.

Viene, tuttavia, segnalato che, relativamente agli indirizzi di studio a scarsissima diffusione sul territorio nazionale, (ad esempio, dirigente di comunità dell'istruzione tecnica e assistente di comunità infantile ad esaurimento dell'istruzione professionale), pur in costanza della normativa sopra richiamata, permangono notevoli difficoltà per la collocazione e la gestione sostenibile e ordinata dei candidati esterni in funzione dello svolgimento delle operazioni e degli adempimenti legati agli esami, (assegnazione alle classi, effettuazione agli esami preliminari ecc.) a causa del numero assai rilevante degli stessi specialmente in talune aree geografiche.

Ciò premesso e al fine di dare risposte adeguate ai problemi suaccennati, si forniscono le seguenti, ulteriori istruzioni e indicazioni alle quali le SS.LL. vorranno attenersi ove non abbiano individuato altre soluzioni praticabili nell'ambito delle opportunità previste dalla citata O.M. n. 38.

Resta fermo, comunque, che i candidati esterni di cui trattasi devono continuare a rimanere assegnati alla classe dell'istituto in cui esiste il corso di studi per il quale hanno chiesto di sostenere l'esame, per i necessari riferimenti e i collegamenti all'attività didattica della classe stessa e, in particolare, al documento del consiglio di classe. Ciò posto e nella considerazione che va, comunque, assicurato, un regolare e ordinato svolgimento degli esami, si ritiene di dover precisare che l'indicazione di cui all'art. 4, co. 12 della citata O.M. n. 38 va intesa nell'ottica di una interpretazione estensiva, nel senso che, per la formazione delle commissioni degli

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