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Circolare MPI 19.03.1999, n. 70

Collocamenti fuori ruolo e comandi del personale direttivo e docente presso: - enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; - associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; - università ed altri istituti di istruzione superiore. Legge 23/12/1998, n° 448 - Art. 26, commi 8 e 10 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti.

1. Premessa

L'art. 26 della legge 23/12/98, n° 448 al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n° 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo e docente.

La sopra citata legge n°448/98 prevede all'art. 26, comma 8 - in aggiunta al contingente di cinquecento docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici, nel limite massimo di cento unità, può essere assegnato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato - ai sensi del predetto comma 8 - alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Dette assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

A norma del comma 10 dell'art. 26 citato, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale ed artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali d

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