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Circolare MPI 19.03.1999, n. 69

Assegnazioni di personale direttivo e docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - Legge n. 448 del 23.12.1998 - Art. 26, comma 8 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti.

1. Premessa

L'art. 26 della legge 23/12/1998, n° 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n° 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo e docente. La citata legge n° 448/98 prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Scopo della normativa sopra richiamata è quello di fornire un adeguato supporto agli uffici attraverso l'assegnazione di personale in possesso di competenze specifiche, in questa fase particolarmente delicata ed impegnativa di avvio dell'autonomia scolastica.

La normativa in oggetto è finalizzata da un canto a costituire al centro presso i vari uffici nuclei di personale in possesso di competenze trasversali da utilizzare per i compiti connessi con l'autonomia, dall'altro a potenziare, presso ciascun Ufficio scolastico provinciale i nuclei territoriali di supporto già esistenti con personale fornito di competenze specifiche nei vari campi in cui si sostanzia l'autonomia.

Nel periodo di avvio dell'attuazione dell'autonomia sembra opportuno garantire la stabilità del personale impegnato in compiti di supporto. Pertanto il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non dovrebbe essere inferiore

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