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Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128

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Titolo II

Art. 5 - Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti capi di istituto entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.

5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sed

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