Ordinanza MPI 14.05.1999, n. 128
Titolo V
1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il capo d'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai Capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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