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Decreto legislativo 17.05.1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23.12.1998, n. 461. (G.U. 31.05.1999, n. 125)

Titolo III - Regime civilistico e fiscale degli scorpori

Art. 18 - Apporto di beni immobili a fondi immobiliari

1. Le Società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.

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