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CCNL 26.05.1999

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 26.05.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola.

Titolo I - Rapporto di lavoro

Capo IV - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 22 - La mobilità dei capi di istituto

Al fine di agevolare la mobilità dei capi d'istituto sono definite le seguenti modalità:

a) la mobilità dei capi d'istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;

b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi d'istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.

In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.

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