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CCNL 26.05.1999

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 26.05.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola.

Titolo I - Rapporto di lavoro

Capo II - Relazioni sindacali

Art. 9 - Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello nazionale di amministrazione

a) Per la parte pubblica:

- dal Ministro o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

II - A livello di ufficio scolastico regionale e provinciale

a) Per la parte pubblica:

- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria

- firmatarie del presente C.C.N.L.

III - A livello di istituzione scolastica

a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;

b) Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni;

- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione delle RSU.

2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione colletti

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