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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 7 -

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

c) la data della presentazione della domanda;

d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

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