D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
c) la data della presentazione della domanda;
d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.
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