D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306
Allegato A -
1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:
d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore): 2,85 = 0,93
3. Allo s
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