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D.M. Pubblica istruzione 22.07.1999.

Art. 2 - Esecuzione sentenze

Alla riscossione dei crediti derivanti dall'esecuzione di sentenze o ordinanze pronunciate dalla Corte Conti a carico di responsabili per danno erariale provvedono i seguenti uffici o istituzioni nei termini a fianco di ciascuno di essi indicati:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi: esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno arrecato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dal personale del comparto "Ministeri" appartenente ai propri ruoli dirigenziali e delle qualifiche funzionali ovvero da responsabili estranei all'Amministrazione;

Ufficio scolastico competente per territorio : esecuzione delle sentenze o ordinanze per danno arrecato al bilancio del Ministero della P.I. dal personale del comparto "Scuola", inclusi i dirigenti scolastici o da soggetti responsabili funzionalmente legati al sistema scolastico;

Istituzioni scolastiche e d'alta cultura nonché enti vigilati: esecuzione delle sentenze o ordinanze relative a danni arrecati al proprio bilancio mediante introito in apposito capitolo delle somme dovute ferma restando la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

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