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D.M. Pubblica istruzione 19.07.1999, n. 179

Sperimentazione dell'Autonomia Scolastica - A.S. 1999-2000.

Art. 2 -

Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.

"Art. 1

1. Il programma nazionale di sperimentazione di cui in premessa, è, finalizzato a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.

A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.

Art. 1 bis

1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

a. la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

b. la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale.

Art. 1 ter

1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, in particolare:

a) adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);

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