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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 01.09.1999, n. 205 - S.O.)

Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali

Art. 13 - Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

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