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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 01.09.1999, n. 205 - S.O.)

Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali

Art. 10 - Riordino dei compiti operativi e gestionali.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri 18 ;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie

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