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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 01.09.1999, n. 205 - S.O.)

Capo I - Ordinamento della Presidenza

Art. 2 - Finalità e funzioni.

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali

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