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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo IV - Agenzia di protezione civile 200

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 79 - Agenzia di protezione civile 201

[1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.

4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 19

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