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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione III - Disposizioni transitorie

Art. 74 - Disposizioni transitorie sul personale

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente dist

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